Regolamenti, direttive e procedure legali nazionali ed europee relative all'acquacoltura di molluschi bivalvi: regolamenti UE, direttive sulla sicurezza alimentare, classificazione delle zone di produzione dell'acquacoltura
Norme per l'esportazione di molluschi bivalvi giovani utilizzati per la reintroduzione nell'ambiente marino in altri Paesi dell'UE: rischio di introduzione di specie esotiche o malattie
Il movimento transfrontaliero di molluschi bivalvi giovani destinati alla reintroduzione o al ripopolamento in ambienti marini di altri Stati membri dell'Unione europea è disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e dal Regolamento (UE) 2016/429, noto come Legge sulla salute degli animali, che disciplina la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili. Questi strumenti sono integrati dal Regolamento (CE) n. 708/2007, che disciplina l'uso di specie non autoctone e localmente assenti in acquacoltura a livello europeo. I molluschi bivalvi, in quanto filtratori, sono particolarmente suscettibili all'accumulo e alla trasmissione di agenti patogeni, tra cui batteri, virus e parassiti, fungendo da vettori per le specie esotiche associate.
La traslocazione e la reintroduzione di stock di novellame rappresentano una delle principali vie di introduzione involontaria di organismi non indigeni nei sistemi marini europei. Questo rischio è ampiamente riconosciuto anche nelle linee guida sviluppate dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), che sottolineano la necessità di adottare procedure di valutazione preventiva, misure di quarantena e sistemi di monitoraggio per limitare gli impatti ecologici delle traslocazioni.
Questa probabilità è ulteriormente amplificata dalla difficoltà di garantire la completa tracciabilità delle operazioni intracomunitarie e dalla variabilità nell'applicazione delle misure di controllo tra gli Stati membri.
La legislazione europea riconosce esplicitamente i rischi per la salute associati alla diffusione di malattie dei molluschi bivalvi, elencando malattie come la bonamiosi causata dal protozoo Bonamia ostreae, che colpisce le ostriche piatte (Ostrea edulis), la marteiliosi causata da un protozoo chiamato Marteilia refringens, che colpisce le ostriche piatte e le cozze (Mytilus spp.), e altre infezioni che rappresentano una minaccia significativa per le popolazioni selvatiche e gli stock di acquacoltura.
Per mitigare questi rischi, il sistema normativo europeo prevede la classificazione delle zone di produzione e requisiti sanitari specifici per la movimentazione di molluschi vivi, proprio per limitare la diffusione transfrontaliera di questi agenti patogeni.
Il regolamento (UE) 2017/625 rafforza il ruolo dei controlli ufficiali lungo la catena di approvvigionamento, assegnando la responsabilità di verificare la conformità sanitaria e ambientale dei movimenti alle autorità competenti degli Stati membri. In questo contesto, la supervisione a livello europeo, esercitata attraverso audit e sistemi di verifica, contribuisce a garantire un certo grado di armonizzazione, pur non eliminando completamente le differenze operative tra i diversi sistemi nazionali.
Dal punto di vista del rischio ecologico, il movimento di bivalvi giovani non solo comporta il trasferimento della specie bersaglio, ma può anche includere una serie di organismi associati non intenzionali, aumentando il rischio di introdurre specie esotiche in nuovi ambienti. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei programmi di reintroduzione e ripopolamento, in cui l'obiettivo del ripristino ecologico può essere compromesso da effetti collaterali imprevisti legati a misure di controllo sanitario insufficienti. Inoltre, persistono questioni critiche relative alla tracciabilità e alle pratiche normative tra gli Stati membri, con conseguenti significative incongruenze normative tra i Paesi.
L'Unione europea include i molluschi tra le sostanze che richiedono controlli e dichiarazioni obbligatori, ma in altri Paesi ciò non è attuato o è attuato solo parzialmente. In questo contesto, caratterizzato da rischi sanitari e ambientali associati al movimento dei molluschi bivalvi, la necessità di garantire un'efficace tracciabilità ha portato all'adozione di strumenti digitali condivisi a livello europeo, come il sistema TRACES (Trade Control and Expert System). Si tratta dell'infrastruttura informatica ufficiale dell'Unione europea per la registrazione dei movimenti di molluschi bivalvi vivi all'interno e all'esterno dell'UE. La sua funzione principale è garantire la completa tracciabilità dei lotti lungo tutta la catena di approvvigionamento, consentendo alle autorità di monitorare l'origine, la destinazione e lo stato sanitario delle cozze.
L'uso di TRACES per il commercio intracomunitario di molluschi bivalvi vivi è obbligatorio ai sensi del quadro normativo definito dal Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e dal Regolamento (UE) 2016/429.
Tuttavia, in alcune situazioni specifiche, come nel caso dei molluschi bivalvi destinati esclusivamente alla stabulazione, i requisiti di notifica TRACES potrebbero non essere obbligatori. La piattaforma informatica consente la digitalizzazione dei certificati sanitari e la loro convalida elettronica. Gli operatori sono tenuti a notificare in anticipo le spedizioni alle autorità competenti, generalmente da 24 a 48 ore prima della partenza, per consentire i controlli ufficiali.
L'utilizzo di TRACES contribuisce alla trasparenza e alla sicurezza negli scambi, garantendo la tracciabilità dei documenti lungo tutta la catena di approvvigionamento. Paesi come Italia, Grecia, Francia, Irlanda e Spagna utilizzano lo stesso sistema TRACES e operano all'interno di un quadro normativo armonizzato. Ciò garantisce un elevato livello di uniformità strutturale e procedurale tra gli Stati membri considerati, senza differenze normative o funzionali sostanziali. L'unica differenza sarebbe la qualità dei dati, che dipende dai sistemi nazionali.